Gli assegni familiari spettano su richiesta dell'interessato ogni anno dal 01 luglio 2015 al 30 giugno 2016 a:

i lavoratori dipendenti (anche part-time);

i lavoratori para-subordinati iscritti alla gestione separata Inps e coloro che sui compensi ricevuti versano un'aliquota aggiuntiva per le prestazioni non pensionistiche; i pensionati ex dipendenti; i soggetti in mobilità o cassa integrazione o con indennità di disoccupazione; i collaboratori domestici (Colf e badanti). Come si calcola Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'Anf, vengono effettuati tenendo conto di due parametri: la Composizione e il Reddito complessivo del nucleo familiare. Nella fattispecie: • Reddito familiare complessivo, che è costituito dalla somma di tutti i redditi presenti nel nucleo familiare (relativi all'anno precedente), anche quelli non di lavoro e soggetti imposta sostitutiva (es. redditi da locazione tassati con cedolare secca, interessi sul conto corrente ecc.) ma solo se superano i 1.032,91 euro. • Composizione della famiglia, cioè il numero di componenti. Danno diritto all'assegno: - il coniuge (non separato); - i figli (naturali, adottivi, affidati) di età inferiore a 18 anni (o a 21 anni se studenti in famiglie con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni) o senza limiti di età se disabili, purché non coniugati; - i fratelli e i nipoti (collaterali o in linea retta), minori o maggiorenni inabili, se sono orfani di entrambi i genitori e non coniugati. Gli importi variano anche in base al fatto che la famiglia abbia due o un solo genitore, che ci siano disabili ecc. In alcuni casi va richiesta un’autorizzazione specifica all'Inps per includere determinati soggetti nel nucleo familiare (es. figli naturali propri o del coniuge). La richiesta va fatta con apposito modulo disponibile sul sito NOIPA o dell'Inps.

Apri in basso file allegato in formato PDF. Circolare-Domanda-Tabella A.N.F.